TASI - anno 2017
Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definite ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
La legge di stabilità 2016 ha eliminato l'applicazione della TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/ inquilini quando per l'utilizzatore l'immobile è abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 -A/8 - A/9;
La base imponibile della TASI quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.
Per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50% , fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio spetta a condizione che:
-il contratto di comodato sia registrato;
-il comodante possieda un solo immmobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
-il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.
-il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall?art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.
Ripartizione anno 2017
OCCUPANTE |
30 per cento |
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TITOLARE DIRITTO REALE |
70 per cento |
ALIQUOTA TASI anno 2017 - 1,00 per mille -
SCADENZE: prima rata 16 giugno 2017
seconda rata 16 dicembre 2017
E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2017.
TASI CODICI TRIBUTO MODELLO F/24
3958 |
Abitazione principale e relative pertinenze |
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3959 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 |
Aree fabbricabili |
3961 |
Altri fabbricati |
Il CODICE COMUNE da indicare sul Modello F/24 per il Comune di Angera è A290
Si avvertono i contribuenti che il servizio di calcolo e compilazione F/24 non verrà più effettuato dagli uffici comunali.
E' possibile effettuare il calcolo della TASI sul sito internet del Comune nel settore SERVIZI ONLINE.
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi, anche telefonicamente al numero 0331 930632 o tramite e-mail all'indirizzo: tributi@comune.angera.it