ACCENSIONE ANTICIPATA DEL RISCALDAMENTO
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DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI
IL SINDACO
Constatato che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPR 74/2013, in presenza delle condizioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio è possibile prima del 15 ottobre accendere i termosifoni per una durata giornaliera non superiore alla metà (7 ore) di quella consentita in via ordinaria (14 ore); Visto l’art. 27 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
Visti gli artt. 4 e 5 del DPR 74/2013;
Visto il D.Lgs. 267/00;
R E N D E N O T O CHE
Dal 06 OTTOBRE al 14 OTTOBRE 2015 compreso
è consentita l'attivazione
per un massimo di 6 (sei) ore giornaliere, nella fascia mattutina dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e nella fascia serale dalle 18.00 alle ore 22.00, - PER GLI EDIFICI PRIVATI.
per un massimo di 3 (tre) ore giornaliere, nella fascia mattutina dalle ore 07.00 alle ore 10.00 – PER GLI EDIFICI PUBBLICI.
Atto sindacale