ALBO GIUDICI POPOLARI
Il Sindaco, visto l'art.21 della Legge 10 Aprile 1951, n°287 e vista la Legge 27 Dicembre 1956 n°1441
INVITA
tutti coloro che non risultino iscritti agli albi definitivi dei giudici popolari ma che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art.9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 N°287, A PRESENTARE DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NEI RISPETTIVI ELENCHI INTEGRATIVI , entro il 31 Luglio pv.