Ordinanza di divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il
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OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.
IL SINDACO
Premesso:
- Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone e agli animali, nell’utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in relazione a contenuti, pur modesti, di materiale esplodente e tali comunque da cagionare danni anche in relazione al rumore prodotto;
- Che, sia pure in misura ridotta, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
- Che in relazione ai provvedimenti di riduzione delle emissioni di PM10 e di N02, l’accensione di fuochi pirotecnici, aggrava ed incrementa ulteriormente l’emissione di inquinanti;
- Che tali attività, causando rumori molesti in special modo in ambito urbano, contrastano con le norme vigenti di riduzione delle emissioni acustiche;
- Che, non di meno, i fuochi artificiali sono causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti, animali domestici ed uccelli;
Ciò premesso,
Preso atto che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti, ed il lancio di razzi è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, i quali richiedono l’emissione di appositi atti interdittivi, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le prescrizioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di minori;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che, tale comportamento produce sulla sicurezza propria e delle altrui persone;
Visto :
l’art. 50 e art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
l’art. 703 del C.P. ;
l’art. 57 del TULPS e 101 del relativo Regolamento;
l’art. 13 della Legge n. 689/81;
Vista la Circolare 11.01.2001 n. 559 del Ministero dell’interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica, in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del TULPS;
Vista anche la Circolare del 13.10.1997 n. 559/C.26723.XV.I del Ministero dell’interno, in tema di classificazione dei pirici,
ORDINA
- E’ vietata, salvo specifiche deroghe, l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, in tutti i luoghi dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo l’uso dei botti cosiddetti “declassificati” di libero commercio, in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate.
- La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge fatte salve, inoltre, le eventuali e ulteriori sanzioni penali.
- Le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale sono incaricate, ciascuno per la propria competenza, di far osservare la presente ordinanza.
- Si dispone di dare ampia diffusione alla presente ordinanza.
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